STATUTO CENTRO INTERNAZIONALE STUDI SULLE LETTERATURE
EUROPEE
Art. 1 Denominazione – sede –
durata
1.1
È
costituita un'associazione apolitica e apartitica, senza scopi di lucro, nel
rispetto delle norme dettate del Codice Civile negli artt. 14-42 e nel rispetto
della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice
del Terzo settore). La denominazione è “Centro Internazionale di Studi sulle
Letterature Europee”, acronimo CISLE.
1.2
L'Associazione ha sede legale nel Comune di
Torino, in via Saluzzo 64, 10125. A mezzo di specifica delibera del Consiglio
Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative in tutto il
territorio italiano, in Europa e nel mondo e/o può essere modificata la sede
legale principale ed operativa centrale. Il trasferimento della sede legale non
comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici
competenti.
1.3
L'Associazione
è costituita a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso dei
singoli associati.
L’Associazione, disciplinata dal presente Statuto, agisce nel rispetto del
Decreto Legislativo 3 luglio e n. 117 e successive modificazioni e interventi, della
legge regionale e dei principi regionali dell’ordinamento giuridico. In nessun
caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Art. 2 Scopo
2.1
L'Associazione, è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro delle
seguenti finalità:
1. Svolgere l’azione più opportuna
per la sempre maggiore diffusione in Italia e all’estero delle maggiori opere
letterarie del Novecento, italiane e straniere;
2.
Promuovere
gli studi sulle letterature di tutto il mondo con particolare attenzione alla
letteratura del Novecento;
3.
Promuovere
e incoraggiare pubblicazioni e ristampe di volumi di e su autori
del Novecento;
4. Promuovere con ogni strumento
e canale gli studi sulle letterature del Novecento, per la diffusione di una
cultura che sia a beneficio di ogni realtà sociale, con particolare riguardo
all’ambiente e all’impegno civile;
2.2
L'Associazione, per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in
via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
1. Interventi di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
2.
Educazione,
istruzione e formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività
culturali di interesse sociale con finalità educativa.
3.
Organizzazione
e gestione delle di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della
cultura e della pratica del volontariato
e delle attività di interesse generale.
2.3
L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi
sociali ed in particolare, della collaborazione con le Istituzioni Statali e
con gli Enti Locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della
partecipazione di altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o
connessi ai propri, attuando anche diverse forme di partenariato
pubblico-privato. Saranno favoriti anche gli scambi internazionali con enti che
perseguono le stesse finalità;
2.4
L’Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificatamente sopra menzionata
ma comunque collegata e coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne
il risultato.
2.5
L’Associazione potrà svolgere ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche
attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano
secondarie e strumentali e siano svolte secondo criteri e limiti stabiliti dal
predetto Codice e dalle disposizioni di attuazione dello stesso.
2.6
L'Associazione, infatti, per il raggiungimento delle predette finalità, intende
promuovere, anche in collaborazione con altri enti, organismi e realtà
nazionali ed internazionali, molteplici attività, in particolare:
1. Attività culturali: convegni, conferenze,
dibattiti, seminari, proiezioni; Pubblicazioni e cura di iniziative editoriali,
produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e
periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle
finalità dell'Associazione (anche a
livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast,
mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi); Spettacoli, performance, reading, mostre e
vernissage, concerti, proiezioni e cineforum; Attività radiofonica tramite web
radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che
favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità
dell'Associazione;
2.
Attività di formazione: workshop e corsi di scrittura;
Istituzione di gruppi di studio e di ricerca legati alla letteratura del
Novecento; Indire concorsi per borse di studio destinate a docenti, ricercatori
ed artisti (del cinema e del fumetto); Promuovere gli studi e le attività
formative in campo cinematografico (corsi, seminari, Summer School, et
similia) con particolare attenzione a film e cortometraggi su personaggi
del Novecento; Promuovere gli studi e le attività formative del medium fumetto
(corsi, seminari, Summer School, et similia) favorendo la realizzazione
di “graphic novel” che descrivano la vita dei grandi scrittori del Novecento e
valorizzando quelle già realizzate; Promuovere attività formative di intesa con
le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con le Università (corsi,
seminari di perfezionamento, master etc.), le fondazioni e i centri culturali
idonei, destinate a persone di ogni età e ceto; Promuovere con mostre, convegni
etc., la conoscenza di particolari territori, delle bellezze naturali e
ambientali, con particolare riferimento alle varie attività lavorative
connesse; Promuovere, anche di intesa con istituzioni scolastiche ed educative
corsi di formazione specializzata per studenti, studenti lavoratori, o giovani
che vogliano comprendere i valori della scrittura e della letteratura, del
pensiero che si affina proprio grazie all’ampiezza di visione e a una maggiore
consapevolezza critica.
3.
Favorire la costruzione di un “Centro di
ricerca e di studio” per
raccogliere i volumi di letteratura ed altro, le edizioni italiane e straniere
delle opere appartenute agli scrittori del Novecento, i saggi e gli studi critici
da questi ispirati, i dvd di film nonché i documenti privati (carteggi e
altro), i ricordi e quant’altro illustri l’opera degli autori di cui il CISLE
si occupa;
4. Partneraiato, collaborazioni:
Partecipare a società e
consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa; affiancamento
ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia
con quelli dell’Associazione; Favorire gli scambi e dialogo con simili relatà internazionali;
Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e
confronto tra i soggetti economici privati e pubblici; Stimolare lo spirito
d’amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini; l'Associazione si rende
disponibile anche per la correzione e la revisione di tali iniziative
editoriali per conto terzi, a titolo di collaborazione esterna. Partecipazione
alle feste in piazza con contributi culturali e non, stand presso fiere per la
presentazione di un progetto; Fornire servizio di bar e di ristorazione ai
propri soci .
l'Associazione
effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi potrà
inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati
nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le
operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria,
necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti
ai medesimi.
2.7
L’Associazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al
fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, e
nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del C.T.S. e dei successivi
decreti attuativi dello stesso. L'Associazione
partecipando con contributi di carattere culturale alla vita della
collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi
e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
2.8
L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie
attività, che sono rivolte verso terzi. I volontari che svolgono attività di
volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai
volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente
sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle
condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari
vengono
assicurati
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato,
nonché per la responsabilità civile verso i terzi. In caso di necessità è
possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo
codice del Terzo settore.
2.9
L’Associazione si vuole apolitica e apartitica e opererà sempre nel pieno
rispetto dei valori di libertà, dignità della persona umana e tutela della
salute, riconoscendosi nei valori della Costituzione e della Resistenza, di
ripudiare il fascismo, il nazismo, le ideologie razziste, xenofobe o
antisemite, omofobe e antidemocratiche, portatrici di odio o intolleranza
religiosa, ripudiando altresì ogni discriminazione basata sul sesso, sulla
razza, sulla lingua, sulla condizione personale e sociale, sul credo religioso
e politico. Nel perseguimento dei suoi scopi, l’Associazione agirà in
ottemperanza ai principi di lealtà, correttezza e responsabilità, favorendo un
ambiente di lavoro che permetta il coinvolgimento e la responsabilizzazione
degli associati e dei collaboratori.
Art. 3 Patrimonio
Il
patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività
statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
Per
garantire il funzionamento dell’Associazione, il Patrimonio è istituito dai
Soci Fondatori, come indicato nell’atto costitutivo, ed eventualmente aumentato
attraverso ulteriori incrementi deliberati dal Consiglio Direttivo.
Il
patrimonio iniziale del CISLE è costituito:
o
dai
contributi ed elargizioni volontarie dei soci fondatori;
o
da
contributi dei soci sostenitori e dei soci ordinari;
o
dalle
ristampe di opere; da studi e saggi pubblicati nonché dalle pellicole
cinematografiche e altri filmati;
o da copie delle fotografie e
da altri documenti biografici;
La
composizione e la consistenza del patrimonio, anche se suscettibile di essere
modificate o integrate, non potranno subire depauperamenti rispetto al valore
della dotazione iniziale.
È
fatto espresso e tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitali durante la vita dell’Associazione,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
È
fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
Non
costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del
Consiglio Direttivo, le somme versate a titolo di concorso alle spese di
gestione, o per realizzazione di specifiche iniziative.
Il
patrimonio costituisce garanzia per i creditori dell’Associazione, in conformità
a quanto disposto dall’ordinamento civile. L’associazione potrà svolgere tutte
le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che essa si
propone; in particolare potrà sottoscrivere accordi e convenzioni con altri
enti pubblici e privati, associazioni e società per lo sviluppo di iniziative
che si inquadrino nei suoi fini.
All’associazione
è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita
dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a-art.148 del TIUR).
Le quote versate per la tessera e per la quota sociale non sono rimborsabili in
nessun caso.
Art. 4 Fondo di gestione
Il
CISLE provvede al conseguimento dei propri fini con i seguenti proventi, che
costituiscono il Fondo di gestione:
o
Proventi
derivanti dallo svolgimento di attività coerenti agli scopi;
o
Proventi
di beni, sia mobili sia immobili, che potranno in futuro eventualmente
incrementare il patrimonio;
o
Eventuali
finanziamenti e contributi dallo Stato, da enti pubblici, anche a seguito di
convenzioni, e da privati;
o
Eredità,
donazioni e legati aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale e immateriale,
che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
o
Proventi
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
o
Erogazioni
liberali di associati e di terzi;
o
Altre
entrate compatibili con le finalità culturali e sociali proprie del CISLE;
o
Quote
associative a ciò destinate; è facoltà del Consiglio Direttivo richiedere agli
Associati il versamento di contributi volontari straordinari, indicandone la
destinazione;
o
Altri
contributi;
o
Avanzi
degli esercizi precedenti, così destinati;
o
Fondi
raccolti tramite apposite iniziative o manifestazioni volte a diffondere i fini
e l’attività dell’Associazione;
o
Tutte
le altre utilità derivanti dal diritto di riproduzione e dalla eventuale
vendita di opere.
o
Da
proventi derivanti dalla produzione e vendita di pubblicazioni e ristampe di
libri (romanzi, saggi, carteggi, fumetti), riviste, nonché dalla realizzazione
di pellicole cinematografiche e altri filmati;
o
Da
copie delle fotografie e da altri documenti biografici e non.
Le
risorse, a qualsivoglia titolo pervenute all’Associazione, potranno essere
impiegate esclusivamente per il funzionamento dell’Associazione stessa e per la
realizzazione degli scopi statutari.
Le
spese per il perseguimento dello scopo possono essere deliberate solo in
presenza della corrispondente provvista.
Art.5 Soci
6.1
I Soci possono essere persone fisiche, enti privati e pubblici. Il numero dei
Soci è illimitato. Possono essere Soci tutti quelli che condividano gli scopi dell'Associazione.
6.2
I soci possono essere:
o
i
Soci Fondatori;
o
i
Soci Ordinari;
o
i
Soci Onorari.
Non
è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è
intrasmissibile.
Gli
associati hanno diritto di esaminare i libri sociali con un preavviso e alla
presenza almeno di un consigliere e/o di un revisore.
Art. 6 Tipologie Soci
Sono
Soci Fondatori coloro che costituiscono il CISLE intervenendo all’atto
notarile di costituzione, non hanno obbligo di versamento delle quote
associative.
Sono
Soci Ordinari coloro che, convinti del valore e del significato delle
finalità che l'Associazione si propone, partecipano attivamente alla vita
associativa.
I
Soci Onorari si dividono in Soci Onorari di diritto e Soci Onorari
nominati dal Consiglio Direttivo.
I
Soci Onorari di diritto sono quelle figure che danno un contributo partecipando
attivamente alle attività dell’Associazione;
I
Soci Onorari generalmente intesi sono coloro che sono nominati dal Consiglio
Direttivo per particolari meriti culturali, scientifici o per speciali
contributi o opere meritorie prestate all’Associazione.
Art. 7 Acquisizione e perdita
della qualifica di socio
Per
aderire al CISLE occorre presentare domanda e versare la quota associativa.
Tuttavia, il Consiglio Direttivo o il Presidente si riservano di valutare in
ogni caso i requisiti di ammissione degli aspiranti soci in relazione agli
scopi statutari e di dare comunicazione di mancata accettazione entro 60
(sessanta) giorni.
Il
socio non ammesso riceverà il rimborso della quota sociale annuale entro 15
(quindici) giorni dalla data di rifiuto della richiesta, che verrà comunicata
all'aspirante Socio tramite lettera o fax o mail.
Le
iscrizioni decorrono dal 1° giorno del mese successivo all’associazione e hanno
validità 1 anno.
La
qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione per morosità, per
comportamento che contravvenga gravemente ai fini statutari e comunque per
gravi motivi; l'esclusione verrà sancita con delibera del Consiglio Direttivo.
La
qualità di associato non è trasferibile né per atto tra vivi né per causa di
morte.
Gli
associati e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo e
quindi, in caso di recesso, esclusione o morte, essi stessi o i loro eredi non
possono pretendere alcunché dall'Associazione, né pretendere la restituzione di
quanto versato.
Art. 8 Controversie
Tutte
le eventuali controversie sociali, tra soci e tra questi e l'Associazione o
Suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione,
alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea anche tra non
Associati; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il
loro voto sarà inappellabile.
Art. 9 Organi Sociali
Sono
organi del CISLE
a)
l’Assemblea
dei Soci;
b)
il
Consiglio Direttivo;
c)
Comitato
Scientifico
d)
il
Presidente;
e)
l'Organo
di Controllo e di Revisione
Art. 10 Assemblea Ordinaria
10.1
L'Assemblea è composta dai soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.
10.2
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza,
dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio
direttivo designato dalla stessa Assemblea.
10.3
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale dell'Associazione
o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea.
10.4
I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario Generale, e firmati dal
Presidente e dal Segretario Generale stesso.
10.5
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con
delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe (5 se il
numero dei Soci è superiore a 500).
10.6
All’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’organo di amministrazione.
10.6
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell’organo di
Amministrazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o
rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre
membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino
l’opportunità. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto
in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della
data della riunione e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo,
l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L’Assemblea è
validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o
rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può
aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati,
trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
10.7
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
10.8
Le competenze dell'Assemblea ordinaria sono:
a) - nomina
e revoca i componenti dell’organo direttivo;
b) - approva
il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
c) - stabilisce
l'entità della quota associativa annuale;
d) - elegge
eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta ogni eventuale azione
di revoca di tale Organo;
e) - si
esprime sull’esclusione dei soci dall'associazione qualora abbia ravvisato
comportamenti che contravvengano gravemente ai fini statutari e comunque per
gravi motivi;
f) - delibera
sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei
loro confronti
g) - approva
l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
h) - delibera
su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto
dall’Organo
10.9
Al termine delle assemblee viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario che sarà portato a conoscenza di tutti i Soci in forma cartacea e/o
informatica da recapitarsi entro 15 giorni dalla data della riunione.
Art. 11 Assemblea Straordinaria
11.1
L'Assemblea straordinaria delibera:
a)
sulle
eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
b)
sulla
proroga, trasformazione, fusione, scissione o scioglimento anticipato
dell'Associazione;
c)
sulla
nomina ed i poteri dei liquidatori;
d)
su
tutte le materie che non siano attribuite alla specifica competenza
dell'Assemblea ordinaria e del Consiglio Direttivo.
11.2 Per la valida costituzione dell’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è
necessaria la partecipazione di almeno i 2/3 dei soci aventi diritto di voto,
mentre in seconda convocazione con la maggioranza dei soci aventi diritto di
voto. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum
costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15
gg. Dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a
modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati purché adottata all’unanimità.
11.3
L’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Per lo scioglimento del CISLE è necessaria l’unanimità dei soci
intervenuti anche se attivata in prima convocazione.
11.4
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva
diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore,
secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
11.5
Al termine delle assemblee viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario che sarà portato a conoscenza di tutti i Soci in forma cartacea e/o
informatica da recapitarsi entro 15 giorni dalla data della riunione.
Art. 12 Consiglio Direttivo
12.1
Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da quattro, sei, otto membri
(per un totale compreso tra cinque e nove). Resta in carica cinque anni e
decade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della sua carica. I suoi componenti possono
essere rieletti. I membri che non partecipano alle riunioni del Consiglio
Direttivo, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive automaticamente
decadono dal loro incarico.
12.2
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice
Presidente e il Segretario-Tesoriere.
12.3
La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra i Soci.
12.4
Se nel corso del quinquennio vengono a
mancare uno o più Consiglieri, per qualsiasi ragione (dimissioni, decadenza,
impedimento permanente, decesso e quant’altro), il Consiglio procede per
cooptazione. I Consiglieri cooptati saranno confermati o sostituiti alla prima
Assemblea utile.
12.5
I membri del Consiglio Direttivo potranno recedere dalle cariche mediante
comunicazione, con avviso di ricevimento, dando preavviso di almeno sessanta
giorni.
12.6
Tutti i membri del Consiglio Direttivo saranno vincolati da obbligo di
riservatezza in merito a tutte le iniziative discusse all’interno del
consiglio.
Art. 13 Riunioni Consiglio
Direttivo
13.1
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta sia convocato dal Presidente
o sia richiesto da almeno due dei suoi componenti e non meno di tre volte
l’anno.
13.2
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza
dei componenti.
13.3
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei votanti presenti. Nel caso
di parità di voti, prevale quello del Presidente.
13.4
Il Segretario redige il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
13.5
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in seduta telefonica o
telematica purché ciascun consigliere dichiari di essere dotato degli appositi
strumenti tecnici da utilizzare anche per questo fine in modo che ciascuno
abbia la possibilità di interloquire con tutti gli altri e di conoscere le
posizioni di ognuno sui singoli punti.
Art. 14 Compiti Consiglio
Direttivo
14.1
Il Consiglio Direttivo ha le attribuzioni ed i compiti connessi agli scopi
dell'Associazione e previsti dal presente statuto che non siano
specificatamente riservati all'Assemblea.
Inoltre:
a)
provvede
alla programmazione e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei
fini dell'Associazione;
b)
approva
le iniziative proposte;
c)
delibera
la convocazione dell'Assemblea e redige l'ordine del giorno;
d)
delibera
in merito sull'eventuale esclusione delle domande di iscrizione
all'Associazione da parte dei nuovi soci;
e)
approva
le bozze del bilancio preventivo, unitamente al Programma dell’Attività,
consuntivo e sociale, se obbligatorio, redatti dal Segretario – Tesoriere;
f)
delega
con specifica delibera alcune delle sue competenze al Presidente o al
Vice-Presidente ovvero ai Consiglieri;
g)
nomina
i soci onorari, indicandone le qualifiche di merito;
h)
delibera
l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti con beneficio di inventario,
nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili determinandone
il loro impiego e destinazione in conformità alle finalità statutarie
dell’Ente;
i)
dispone
il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
j)
delibera
gli eventuali accordi di collaborazione tra l’Associazione ed altri enti o
privati;
k)
assumere
il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non
assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità
previste dal bilancio;
l)
esamina
i provvedimenti d’urgenza del Presidente.
14.2 Il Consiglio Direttivo, per la
realizzazione delle iniziative culturali, potrà eventualmente avvalersi
dell’opera di consulenti dallo stesso nominati.
Art. 15 Comitato Scientifico
15.1 Il Comitato
Scientifico è formato
dal Direttore Scientifico, dal Presidente del Consiglio Direttivo, e da altri
tre studiosi, italiani e stranieri, di fama internazionale, nominati - su
proposta del Direttore Scientifico stesso, di intesa con il Presidente - dal
Consiglio Direttivo, che ne determina la durata.
15.2 La Commissione Scientifica avrà l’incarico
di proporre al Consiglio le iniziative scientifiche e culturali del Centro
Internazionale di Studi sulle Letterature Europee.
15.3 Le riunioni della Commissione Scientifica
sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni
sono assunte a maggioranza dei voti dei membri intervenuti; In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
15.4 I verbali della Commissione Scientifica
sono firmati dal Presidente e dal Direttore Scientifico, che ricopre le
funzioni di Segretario.
Art. 16 Presidente
16.1
Il Presidente sovrintende a tutte le attività del CISLE, presiede il Consiglio
Direttivo e l’Assemblea dei Soci, li rappresenta e laddove ve ne sia necessità
ha i poteri attribuiti dal Consiglio Direttivo.
16.2
Questi deve essere scelto in base ai requisiti di onorabilità, professionalità
e indipendenza. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.
16.3
Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo e
cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale
revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il
Presidente:
a)
convoca
il Consiglio Direttivo partecipando alla discussione delle linee culturali e
delle iniziative del CISLE;
b)
dispone
le spese ordinarie ricorrenti nei limiti previsti dal bilancio.
c)
vigila
sull'andamento generale dell’Associazione e sull'osservanza dello Statuto;
d)
adotta
i provvedimenti d’urgenza;
e)
nomina
procuratori determinandone le attribuzioni;
f)
decide
in merito sull'eventuale esclusione delle domande di iscrizione all'Associazione
da parte dei nuovi soci, informando il Consiglio Direttivo della decisione e
motivandola;
g)
esercita
i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio Direttivo;
h)
ha
la rappresentanza legale dell’Associazione anche di fronte ai terzi e sta in
giudizio e, in sua assenza o impedimento, può essere sostituito dal Vice
Presidente;
i)
nomina
il Segretario dell'Assemblea e del Consiglio.
16.4
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione
ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
16.5
Il Segretario Generale dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del
Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla
corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si
incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei
pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.
Art. 17 Organi
dell’Associazione
17.1
È prevista la nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti
dall’art. 30 D. Lgs. 117/2017. Almeno un componente, o l’unico nominato,
nell’Organo di controllo deve essere un revisore legale iscritto al relativo
registro. Nel caso di Organo di controllo collegiale, esso è composto da tre
membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente e due effettivi, oltre a
due Supplenti.
17.2
L’Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi, e comunque fino
all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio ed i suoi componenti
possono essere confermati.
L’Organo
di controllo:
a)
vigila
sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
b)
esercita
compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle
linee guida di cui all’art. 14 D. Lgs. n. 117/2017.
Delle
riunioni viene redatto verbale da trascriversi nel libro verbali.
17.3
L’Organo di Controllo partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio
Direttivo indette per la discussione ed approvazione dei bilanci e ha facoltà
di partecipare alle altre riunioni, senza diritto di voto.
17.4
L’Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui
all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo
di controllo, se collegiale, è costituito da revisori legali iscritti
nell'apposito registro.
17.5
L’Organo di revisione è nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D.lgs.
117/2017. È formato da un revisore legale iscritto al relativo registro. Il
Revisore legale resta in carica per cinque esercizi e comunque fino al-
l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio e può essere confermato.
Il
Revisore Legale, esercita la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria
dell’Associazione, riferendo in proposito al Consiglio Direttivo, e redige
annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 18 Compensi
Le
cariche e le funzioni dell’Associazione sono tutte gratuite eccetto quella
spettante agli organi di controllo. A tutti i componenti spetta il rimborso
delle spese sostenute in ragione dell’incarico.
Art. 19 Esercizio finanziario
L’esercizio
finanziario coincide con l’anno solare. I documenti di bilancio
dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono
redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e
delle
relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di
amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla
chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
Art. 20 Estinzione e scioglimento
Il
Centro potrà essere chiuso per impossibilità di conseguire i fini statutari su
decisione dell’Assemblea dei Soci riunita in sessione straordinaria.
Nel
caso in cui venisse deliberato dall'Assemblea Straordinaria lo scioglimento
dell'Associazione, l'Assemblea medesima provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori, determinandone i relativi poteri e delibererà altresì in merito
alla devoluzione del patrimonio associativo.
In
caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto in via
prioritaria al Centro Internazionale di Studi sulle Letterature Europee, con
obbligo di conservarlo perseguendo gli scopi indicati nell'art. 2 del vigente
statuto. Se il Comune di Torino non potesse accettare il patrimonio del CISLE e
gli obblighi connessi, essi passeranno alla Provincia di Torino o alla Regione
Piemonte, altrimenti ad Enti con finalità analoghe a quelli istituzionali,
conseguita l’autorizzazione o il parere previsto dalla normativa.
Art. 21 Norme di rinvio e
disposizioni finali
Per
quanto non previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme del codice
civile ed alle altre leggi vigenti in materia con particolare riferimento al D.
Lgs. n. 117/2017.
L'Associazione
assumerà nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo
Settore (ETS) a seguito dell'iscrizione nel relativo Registro Unico Nazionale.
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